È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2018, il Decreto-Legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante “Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”. Due sono gli articoli che vengono modificati dal Decreto in questione: l’articolo 3 (rubricato: “Servizio di noleggio con conducente”) e l’articolo 11 (rubricato: “Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente”).
Il decreto-legge – in vigore dal 30 dicembre 2018 – introduce una nuova regolamentazione della disciplina del servizio di noleggio con conducente (NCC), che possiamo sintetizzare nei punti che seguono:
1) La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Il vettore può disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima provincia o area metropolitana, previa comunicazione ai Comuni.
2) Le prenotazioni sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio NCC devono avvenire presso le rimesse con ritorno alle stesse.
3) L’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul “foglio di servizio” sono registrate più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
4) In attesa della piena operatività del nuovo “registro informatico pubblico nazionale” con conseguente registrazione di tutte le licenze (comprese quelle dei taxi), viene disposto il blocco al rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.
5) Disposta una moratoria di 90 giorni per le sanzioni previste dall’art. 11-bis della L. n. 21/1992. Si applicheranno a decorre dal 1° aprile 2019.
DIRITTO ANNUO 2019
Nelle more della definizione del processo di riordino delle Camere di Commercio, tuttora in atto, anche per il 2019, gli importi del diritto annuale restano invariati rispetto a quelli stabiliti per le annualità 2017 e 2018. Lo ha confermato il Ministero dello sviluppo economico con Nota del 21 dicembre 2018, Prot. 0432856. Secondo quanto disposto dall’art. 1 del decreto 22 maggio 2017 (recante “Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2017, 2018 e 2019”), e del successivo decreto del 2 marzo 2018, le Camere di Commercio sono state autorizzate – per gli anni 2017, 2018 e 2019 – ad incrementare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento. Il rincaro del diritto annuale, deliberato dai Consigli camerali, per ora, di 88 Camere di Commercio, serve a finanziare una serie di programmi e di progetti che coinvolgono il programma Industria 4.0 e quelli in materia di sviluppo e promozione della cultura e turismo e di alternanza scuola-lavoro, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.